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Leggi e Norme

DECRETO "SALVA ITALIA"
Prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Nuove disposizioni in materia di limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore.

Dal 6 dicembre 2011, per effetto dell’art. 12, comma 1, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante «Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti a 1.000 euro e contrasto all’uso del contante », convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono state introdotte alcune modifiche alle norme in materia di trasferimento di denaro contante, di emissione di assegni bancari e circolari e di libretti di risparmio al portatore.Desideriamo pertanto richiamare la Sua attenzione sul quadro generale delle vigenti disposizioni sulla materia.

  • Trasferimento di denaro, libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatoreÈ vietato il trasferimento di denaro contante, libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore, di importo pari o superiore a € 1.000 tra soggetti diversi (anche attraverso più operazioni singolarmente inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionate). L’operazione può avvenire solo per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane SpA.

  • Assegni bancari e circolari

  • Le banche sono tenute a rilasciare i moduli di assegno bancario e ad emettere gli assegni circolari già muniti della clausola “NON TRASFERIBILE”.

  • Il Cliente può tuttavia chiedere alla propria banca, per iscritto, il rilascio di assegni bancari o l’emissione di assegni circolari in forma libera (senza la clausola di non trasferibilità) a condizione che vengano emessi per importi inferiori a € 1.000. Pertanto: la banca non rilascerà assegni circolari in forma libera di importo superiore a € 999,99,moduli di assegno bancario non riportanti la clausola di non trasferibilità già prestampata possono essere emessi in forma libera fino all’importo massimo di € 999,99. Qualora emessi per importi superiori (a partire da € 1.000) devono riportare la dicitura “NON TRASFERIBILE” e l’indicazione del nome/cognome o ragione sociale del beneficiario.

  • Per ciascun modulo di assegno bancario rilasciato o per ogni assegno circolare emesso in forma libera è dovuta dal Cliente, a titolo di imposta di bollo, la somma di € 1,50.assegni bancari emessi all’ordine del traente (con il nome/cognome del traente stesso ovvero mediante le formule “me medesimo”, “mio proprio”, “m.m.” o similari), possono essere girati per l’incasso unicamente ad una banca o a Poste Italiane SpA. Tali assegni non possono quindi essere girati a soggetti terzi.dati identificativi ed il codice fiscale dei richiedenti moduli di assegno bancario o assegni circolari in forma libera sono resi noti, in caso ne venga fatta esplicita richiesta, alle Autorità pubbliche competenti. Le banche sono tenute a segnalare a dette Autorità tutte le infrazioni alle regole sopra riportate di cui hanno notizia.

  • Le regole sopra indicate riguardano anche gli assegni di conto corrente postale ed i vaglia postali e cambiari.

  • Libretti di risparmio al portatore

  • Il saldo dei libretti di deposito al portatore non può essere pari o superiore all’importo di € 1.000.

  • I libretti in circolazione con saldo pari o superiore a € 1.000devono essere estinti dal portatore ovvero ridotti al nuovo limite entro il 31 marzo 2012.

  • Nel caso di trasferimento di libretti al portatore il cedente è tenuto a comunicare, entro 30 giorni dall’evento, alla Filiale della banca o di Poste Italiane SpA che ha emesso il titolo, i dati identificativi del cessionario (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale ed estremi di un documento di identificazione), la data del trasferimento e l’indicazione che il cessionario ha accettato il trasferimento stesso.A fronte dell'inosservanza delle predette norme, l'art. 58 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e successive integrazioni e modificazioni, prevede l'applicazione delle seguenti sanzioni:

  • 1. Trasferimento di denaro contante o di libretti di risparmio bancari o postali al portatore o di titoli al portatore per importi pari o superiori a € 1.000 senza il tramite di una banca o di Poste Italiane SpA

  • 2. Sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 al 40% dell’importo trasferito con un minimo non inferiore a € 3.000Per le violazioni riguardanti importi superiori a € 50.000 la sanzione minima (cioè l’1%) è aumentata di 5 volteSolo per i casi di cui ai punti 1 e 2, il soggetto che ha commesso l’infrazione (per importo non superiore a € 250.000) ha la possibilità di effettuare un pagamento in misura ridotta (oblazione) pari a 2% dell’importo (doppio del minimo edittale). Il pagamento, da effettuare entro 60 giorni dall’avvenuta notifica della contestazione, definisce e chiude il procedimento sanzionatorio (facoltà esercitabile solo una volta all’anno).

  • 3. Mancata apposizione della clausola di non trasferibilità e/o della denominazione del beneficiario sugli assegni bancari/postali, sugli assegni circolari e sui vaglia postali/cambiari di importo pari o superiore a € 1.000


  • 4. Assegni emessi all’ordine del traente girati ad un soggetto diverso da una banca o Poste Italiane SpA (indipendentemente dall’importo).


  • 5. Detenzione di libretti di risparmio al portatore con saldo pari o superiore a € 1.000

  • 6. Sanzione amministrativa pecuniaria dal 20 al 40% del saldo del libretto con un minimo non inferiore a € 3.000Per le violazioni riguardanti importi superiori a € 50.000 le sanzioni minima e massima (cioè il 20 e 40%) sono aumentate del 50%

  • 7. Mancata estinzione dei libretti di risparmio al portatore con saldo pari o superiore a € 1.000 entro il 31 marzo 2012 o mancata riconduzione del saldo entro il limite massimo di € 999,99 (sempre entro il 31 marzo 2012)

  • 8. Sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 al 20% del saldo del libretto con un minimo non inferiore a € 3.000Per le violazioni riguardanti importi superiori a € 50.000 le sanzioni minima e massima (cioè il 10 e 20%) sono aumentate del 50%Per le violazioni riguardanti i libretti con saldo inferiore a € 3.000 la sanzione è invece pari al saldo del libretto stesso

  • 9. Mancata comunicazione ad una banca o a Poste Italiane SpA dell’avvenuta cessione del libretto di risparmio al portatore entro i 30 giorni successivi alla data di trasferimento




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