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Le novità 17.02

Leggi e Norme > CONTRIBUTI E TASSE

LE NOVITA FISCALI IN BREVE DELLA SETTIMANA AL 17.02.13

Con due provvedimenti del 12 febbraio 2013, l'Agenzia delle Entrate ha approvato le istruzioni per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello Irap 2013, per la dichiarazione ai fini dellimposta regionale sulle attivita produttive relativa allanno 2012, nonche le istruzioni per la
trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello
Cnm 2013.
Scade il 18 febbraio il termine per i datori di lavoro per il pagamento del saldo dell'imposta sostitutiva dell
Irpef sulle rivalutazioni al 31 dicembre 2012 dei fondi per il trattamento di fine rapporto (Tfr) accantonati per i loro dipendenti. L'importo da versare e al netto di quanto gia corrisposto il 17 dicembre 2012, a titolo di acconto. La rivalutazione del fondo Tfr, fatta alla fine di ciascun anno e, in ogni caso, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, e assoggettata all'imposta sostitutiva dell'Irpef, con aliquota dell'11%. Il saldo dellimposta sostitutiva puo essere compensato, nel modello F24, utilizzando eventuali crediti maturati per altre imposte o contributi.
Entro il 15 marzo 2013 cittadini, amministrazioni, operatori economici, associazioni di categoria ed esperti possono inviare le osservazioni sul progetto della Commissione europea
Vat in the public sector and exemptions in the public interest, relativo alla normativa IVA del settore pubblico, finalizzato allanalisi dellimpatto dellIva nel settore pubblico e alle possibili soluzioni per ridurre le distorsioni e garantire pari condizioni per gli operatori economici. Per linvio delle proposte, basta collegarsi al sito del Dipartimento delle Finanze e cliccare su Consultazione pubblica.
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che le societa gia costituite al 19 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della Legge n. 221/2012) che hanno le caratteristiche di start up innovative possono iscriversi alla "Sezione speciale" del Registro delle imprese anche se non rispettano la scadenza del 17 febbraio (termine ordinario di 60 giorni).
L'Agenzia delle Entrate, con una nota diffusa il 14 febbraio in risposta ad alcuni quesiti della stampa specializzata, ha fornito chiarimenti in merito all'opzione per la cedolare secca effettuata per i contratti che erano gia in corso alla data del 7 aprile 2011, per i quali l'opzione poteva essere esercitata in sede di dichiarazione dei redditi (modello UNICO 2012). Il problema e nato perche alcuni uffici territoriali chiedono ai contribuenti di presentare comunque il modello 69 per confermare la scelta effettuata per il residuo periodo di durata del contratto. Le Entrate precisano che, come gia indicato nella Circolare n. 20/E del 04.06.2012 al punto 4, l'opzione per la cedolare
secca vincola il locatore all'applicazione di questa per l'intero periodo di durata del contratto o della proroga o per il periodo residuo di durata del contratto nel caso di opzione esercitata nelle annualita successive alla prima. Resta salva la facolta di revoca dell'opzione in ciascuna annualita successiva a quella in cui l'opzione e stata esercitata. Anche la comunicazione inviata al conduttore in sede di opzione per il 2011 esplica i suoi effetti per tutta la durata residua del contratto.
Pertanto, il carattere vincolante dell'opzione non viene meno se non e confermata per le annualita successive inviando il modello 69.

CONTRIBUTI IVS 2013 PER ARTIGIANI E COMMERCIANTI: AUMENTO AL 21,75%
I soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e dei commercianti devono versare, per ogni periodo dimposta, i contributi previdenziali IVS (Invalidita, Vecchiaia e Superstiti) propri, nonche a favore dei loro collaboratori (coadiuvanti e coadiutori).
Con la Circolare Inps n. 24 del 08.02.2013, sono state rese note le misure di tali contributi per l
anno 2013.
A tal proposito, si precisa che, per effetto della Manovra Monti (art. 24, comma 22, D.L. n. 201/2011), le aliquote contributive sono incrementate di 1,3 punti percentuali dal 2012 e successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere l
aliquota del 24% nel 2018.
Per il 2013, quindi, l'aliquota contributiva e aumentata di 0,45 punti percentuali rispetto al 2012 (anno per il quale l'aliquota era pari a 21,30%), raggiungendo quota 21,75%.
Invariato lo sconto del 50% riservato agli artigiani e commercianti con piu di 65 anni di eta, gia pensionati presso le gestioni dell'Istituto, e per quello del 3% previsto per i piu giovani e cioe per i coadiuvanti e coadiutori con meno di 21 anni. E' confermata, per i soli iscritti alla gestione dei Commercianti, la maggiorazione dello 0,09% ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attivita commerciale.
Resta fermo anche il contributo di 0,62 euro mensili per le prestazioni di maternita.
Sono stati, invece, modificati il minimale ed il massimale di reddito. In particolare, il minimale e pari a
15.357, mentre il massimale e pari a:
¨ 75.883 per i soggetti iscritti alla Gestione Inps anteriormente al 01.01.1996 o che possono far valere anzianita contributiva al 31.12.1995;
¨ 99.034 per i soggetti privi di anzianita al 31.12.1995.
Va, infatti, ricordato che la disciplina dei contributi IVS di artigiani e commercianti si caratterizza per la previsione di un reddito minimo annuo (c.d.
minimale), sul quale deve essere versato, in ogni caso, un contributo minimo obbligatorio fisso. Nel caso in cui il reddito dimpresa superi, poi, tale livello minimo, devono essere versati anche i contributi sulla quota di reddito eccedente il minimale, fino al raggiungimento del massimale annuo di reddito imponibile.
CONTRIBUTI IVS 2013 ARTIGIANI E COMMERCIANTI
SOGGETTI OBBLIGATI

Sono tenuti all
iscrizione alla Gestione IVS ed al versamento dei relativi contributi previdenziali:
¨ gli artigiani;
¨ gli esercenti attivita commerciali;
per se stessi e per i propri coadiuvanti e coadiutori.
A questi soggetti si aggiungono altre categorie obbligate all
iscrizione alla Gestione IVS, tra i quali:
¨ i collaboratori e coadiutori familiari, a meno che non siano iscritti allassicurazione obbligatoria come lavoratori dipendenti dellimprenditore;
¨ i soci di srl che svolgono attivita commerciale;
¨ i soci unici di srl;
¨ i soci accomandatari di sas che svolgono attivita artigiana;
¨ i soci di snc avente ad oggetto unattivita dimpresa di natura commerciale, se sussiste “la partecipazione al lavoro aziendale con il carattere dell’abitualità e della prevalenza”;
¨ i bagnini, le ostetriche, gli affittacamere, nonche gli operatori e le guide turistiche a specifiche condizioni previste per i diversi settori.
Sono tenuti all
iscrizione alla Gestione IVS ed al versamento dei relativi contributi
Questi soggetti iscritti alla Gestione IVS Artigiani e Commercianti pagano all'Inps un
contributo minimo obbligatorio fino ad un reddito minimo annuo (c.d. minimale). Nel caso in cui il reddito dimpresa superi il livello minimo, devono essere versati anche i contributi sulla quota di reddito eccedente il minimale, fino
al raggiungimento del massimale annuo di reddito imponibile.
BASE IMPONIBILE
Ai sensi della Legge n. 438/1992, il contributo IVS dovuto da artigiani e
commercianti:
¨ e calcolato sulla totalita dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall'attivita che da titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza);
¨ e rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi, per i contributi dell'anno 2013, ai redditi 2013, da dichiarare con UNICO 2014).
CIRCOLARE INPS N. 24 DEL 08.02.2013
Come evidenziato nella Circolare INPS n. 24 del 08.02.2013:
¨ le aliquote contributive 2013 per la determinazione dei contributi IVS artigiani e commercianti sono state innalzate di 0,45 punti percentuali rispetto al 2012;
¨ il reddito minimo e massimo da prendere in considerazione per il calcolo dei contributi e stato fissato nelle seguenti misure:
_ reddito minimale 2013: 15.357;
_ reddito massimale 2013: 75.883 ( 99.034 per i soggetti privi di anzianita
al 31.12.1995, non frazionabile mensilmente);
¨ la prima fascia di retribuzione annua pensionabile e pari a 45.530;
¨ sono confermate le agevolazioni a favore dei coadiuvanti e coadiutori di eta inferiore a 21 anni (riduzione di 3 punti delle aliquote ordinarie) e dei soggetti con piu di 65 anni di eta gia pensionati (riduzione del 50%).
Tipologia di contribuenti
Titolari di qualunque eta e coadiuvanti/coadiutori > 21 anni
Coadiuvanti/coadiutori
21 anni
Artigiani 21,75% 18,75%
Commercianti 21,84% 18,84%
ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2013
Riduzione 50% per contribuente > 65 anni gia pensionato
Tipologia di contribuenti
Titolari di qualunque eta e coadiuvanti/coadiutori > 21 anni
Coadiuvanti/ Coadiutori
21 anni
Artigiani
3.340,15 2.879,44
Commercianti
3.353,97 2.893,26
Rapportati ad anno +
7,44 contributo maternita
Tipologia di contribuenti
Titolari di qualunque eta e coadiuvanti/coadiutori > 21 anni
Coadiuvanti/ coadiutori
21 anni
Artigiani
278,35 239,95
Commercianti
279,50 241,10
CONTRIBUTI IVS SUL MINIMALE DI REDDITO (
15.357)
Rapportati a mese (per periodi inferiori all'anno) +
0,62 contributo maternita
CONTRIBUTI IVS SUL REDDITO
Tipologia di contribuenti
Scaglioni annui di reddito
Titolari di qualunque eta e coadiuvanti/ coadiutori > 21 anni
Coadiuvanti/coadiutori
21 anni 15.357,00 < Reddito 45.530,00 21,75% 18,75% Artigiani
45.530,01 Reddito 75.883,001 22,75% 19,75%
15.357,00 < Reddito 45.530,00 21,84% 18,84%
ECCEDENTE IL MINIMALE
Commercianti
45.530,01 Reddito 75.883,001 22,84% 19,84%
1
・‹ caso: Affittacamere e agenti di assicurazione
¨ I soggetti che esercitano attivita di affittacamere e gli agenti di assicurazione (c.c. d cat. di 3・‹ e 4・‹ gruppo), non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito;
¨ sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sul reddito effettivamente conseguito, maggiorati dell'importo di 0,62/mese a titolo di prestazioni di maternita.
CASI
2
・‹ caso: Imprese con collaboratori
Nel caso di un
impresa in cui il titolare si avvalga di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale sono determinati:
¨ imprese familiari legalmente costituite:
_ i contributi per titolare e collaboratori sono calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali;
¨ aziende non costituite in imprese familiari:
_ il titolare non attribuisce ai fini fiscali ai collaboratori una quota del reddito denunciato e non versa contributi eccedenti il minimale.
MODALITA
E TERMINI DI VERSAMENTO
Il pagamento dei contributi 2013 dovuti sul minimale di reddito deve essere effettuato, tramite modello F24, in quattro rate aventi le seguenti scadenze:
¨ 1a rata: 16 maggio 2013; ¨ 2a rata: 20 agosto 2013;
¨ 3a rata: 18 novembre 2013; ¨ 4a rata: 17 febbraio 2014.
Gli acconti e il saldo dei contributi 2013 eventualmente dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere, invece, versati entro i termini previsti
per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, cioe:
¨ entro il 17 giugno 2013 (o 16 luglio 2013 con maggiorazione dello 0,40%), a titolo di 1・‹ acconto 2013;
¨ entro il 30 novembre 2013, a titolo di 2・‹ acconto 2013;
¨ saldo in sede di UNICO 2014, entro il 16 giugno 2014 (o 16 luglio 2014 con maggiorazione dello 0,40%).
NUOVA REPERIBILITA' DEGLI IMPORTI UTILI PER IL PAGAMENTO
L'Inps, nella Circolare n. 24/2013, precisa che a partire dall
anno 2013, l'Istituto non inviera piu le comunicazioni contenenti i dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta, in quanto le informazioni potranno essere prelevate dal contribuente o da un suo delegato, tramite Cassetto previdenziale artigiani e commercianti, sezione Dati del mod. F24, dove e possibile visualizzare e stampare, in formato PDF, il modello da utilizzare per il pagamento.
Al
Cassetto previdenziale artigiani e commercianti, si accede con PIN rilasciato dallINPS, attraverso i Servizi on line del sito www.inps.it.

fonte:
ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE DI JESOLO

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