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Art. 544 ter e 727 C.P. - I documenti di Jesolo, Claudio Vianello che ti documenta senza ipocrisie. Ti tiene quotidianamente aggiornato sulla vita politica e non di Jesolo, con commenti, approfondimenti, opinioni sui fatti di attualità in Jesolo e qualche altra notizia" Il Diario di Jesolo - Il Blog " di Jesolo

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Art. 544 ter e 727 C.P.

Leggi e Norme

Articolo 544 Ter
Maltrattamento di animali
Codice penale
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 26 ottobre 1930, n. 251
Codice Penale [approvato con R.D. 19.10.1930, n. 1398]
LIBRO SECONDO. Dei delitti in particolare - TITOLO NONO-BIS. Dei delitti contro il sentimento degli animali
Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. (2)
La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena e' aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale. (1)

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(1) Il presente articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, L. 20.07.2004, n. 189, con decorrenza 01.08.2004.
(2) Le parole "da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro" di cui al presente comma sono state così sostituite dall'art. 3 L. 04.11.2010, n. 201 con decorrenza dal 04.12.2010.

Art. 727 Codice Penale
Maltrattamento di animali

Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o a
comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li adopera in giuochi,
spettacolo o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche
etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali
domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'ammenda da lire due
milioni a lire dieci milioni.
La pena è aumentata, se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quale
modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di uno
spettacolo di animali, o se causa la morte dell'animale: in questi casi la condanna comporta la
pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali oggetto di maltrattamento, salvo che
appartengano a persone estranee al reato.
Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attività di commercio,
di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo.
Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie
per gli animali è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni. La condanna
comporta la sospensione per almeno tre mesi della licenza inerente l'attività commerciale o di
servizio e, in caso di morte degli animali o di recidiva, l'interdizione dall'esercizio dell'attività
svolta.
Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all'esercizio di
scommesse clandestine la pena è aumentata della metà e la condanna comporta la
sospensione della licenza di attività commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno
dodici mesi.
Come applicare l'Art. 727 del Codice Penale
La nuova formulazione del testo dell’art. 727 C.P in materia di maltrattamenti ed uccisioni
gratuite di animali apre nuove strade per perseguire gli illeciti in materia. Vediamo i punti
essenziali a livello pratico-operativo per ciascun cittadino e/o associazione.
1) Il nuovo art. 727 C.P. resta reato. Non è stato infatti depenalizzato. Questo è un punto
fondamentale, perché se fosse stato depenalizzato si sarebbe trasformato in una semplice
infrazione amministrativa di ordine pecuniario, senza procedimento penale e soprattutto senza
le possibilità di intervento preventivo consentito per mezzo della polizia giudiziaria sulla base
del codice di procedura penale (perquisizioni, sequestri, etc ...).
2) Trattandosi dunque di reato è competente ad intervenire qualunque organo di polizia
giudiziaria: Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Corpo Forestale, Vigili Urbani, etc... Non è
assolutamente vero che questo è un reato di competenza solo delle guardie zoofile. Tutta la
polizia giudiziaria è obbligata ad accertare questo come qualsiasi altro reato. La Cassazione ha
ribadito che tutti gli organi di Polizia Giudiziaria sono competenti per tutti i reati in materia
ambientale e di tutela animali (Cass. Pen. Sez. III, n° 1872 del 27/9/91).
3) Un privato cittadino e/o un’associazione possono rivolgersi ad un qualsiasi organo di Polizia
Giudiziaria segnalando uno dei casi di illeciti previsti dal nuovo art. 727 e richiedendo un
intervento per accertare il reato ed impedire che questi venga portato ad ulteriori conseguenze
1 / 2MALTRATTAMENTO DEGLI ANIMALI / Codice Penale Art. 727
ai sensi dell'art. 55 C.P.P..
4) La denuncia può essere:
* immediata ed orale (di persona a per telefono) per illeciti in corso, con richiesta di intervento
onde impedire il protrarsi della situazione antigiuridica;
* scritta in carta e forma libera (non serve carta da bollo o altre forme) per casi di minore
immediatezza, da presentarsi presso l’ufficio di qualunque organo di Polizia Giudiziaria o
direttamente presso la cancelleria del Procuratore della Repubblica presso la Pretura
Circondariale del luogo (meglio se di persona).
5) La denuncia è una esposizione di fatti concreti (non valutazioni o impressioni) che si
sottopone alla Polizia Giudiziaria ed al magistrato per segnalare un reato e chiedere il loro
intervento. Ogni denuncia pertanto deve contenere in modo chiaro:
* il nome, cognome e l’indirizzo del denunciante (in caso di associazione, oltre alla intestazione
della stesso sarà necessario indicare il nome del firmatario)
* una esposizione chiara, riassuntivo e precisa dei fatti;
* elementi per giungere, direttamente o indirettamente, alla individuazione dei responsabili;
* i nomi di eventuali testimoni che possano riferire sui fatti;
* ove possibile alcune fotografie o documenti di altro tipo o supporto di quanto esposto;
* data e firma.
6) Dopo aver presentato la denuncia, sarà opportuno non limitarsi ad attendere gli esiti (non vi è
obbligo di avvisare il denunciante dell’evolversi della procedura...) ma sarà opportuno chiedere,
dopo un relativo lasso di tempo, l’epilogo del caso all'organo al quale è stato presentato l’atto.
In caso di inerzia dell’organo di Polizia Giudiziaria si può segnalare il fatto ai superiori ed al
Procuratore della Repubblica. In caso di archiviazione presso l’ufficio del Procuratore della
Repubblica sarà opportuno richiedere copia del provvedimento di archiviazione per valutare i
motivi della stessa. Nel caso in cui invece la denuncia si evolva in un procedimento penale sarà
opportuno per le associazioni costituirsi subito parte civile al fine di entrare di diritto nel
processo; non attendere il momento del giudizio ma costituirsi parte civile in precedenza in
modo da poter seguire le fasi antecedenti al dibattimento.

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