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Art.208 Codice della Strada

Leggi e Norme

Art. 208. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

"Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285, aggiornato con decreto legisl. 10 sett. 1993 n. 360 , d.P.R. 19 apr. 1994 n. 575, decreto legisl. 4 giugno 1997 n. 143, legge 19 ott. 1998 n. 366, d.m. 22 dic. 1998. TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI

Capo I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI

Sezione I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI IMPORTANTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ED APPLICAZIONE DI QUESTE ULTIME

Art. 208. Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie.

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni.

2. I proventi di cui al comma 1, spettanti allo Stato, sono destinati:

a) fermo restando quanto previsto dal articolo 32, comma 4 , della legge 17 maggio 1999, n. 144, per il finanziamento delle attività connesse all'attuazione del Piano Nazionale della sicurezza stradale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, nella misura del 80 per cento del totale annuo, definito a norma dell'articolo 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, per studi, ricerche e propaganda ai fini della sicurezza stradale, attuata anche attraverso il Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n. 556, per finalità di educazione stradale, sentito, occorrendo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per l'assistenza e previdenza del personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato e per iniziative ed attività di promozione della sicurezza della circolazione; (1)

b) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti terrestri, nella misura del 20 per cento del totale annuo sopra richiamato, per studi, ricerche e propaganda sulla sicurezza del veicolo;

c) al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Dipartimento per i servizi per il territorio, nella misura del 7,5 per cento del totale annuo, al fine di favorire l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale e per l'organizzazione dei corsi per conseguire il certificato di idoneità alla conduzione dei ciclomotori. (1a)

2-bis. Gli incrementi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 195, comma 2-bis, sono versati in un apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, di nuova istituzione, per essere riassegnati al Fondo contro l'incidentalità notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze adottato sulla base delle rilevazioni trimestrali del Ministero dell'interno. Tali rilevazioni sono effettuate con le modalità fissate con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, della giustizia e delle infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasferimento della percentuale di ammenda di cui agli articoli 186, comma 2-octies, e 187, comma 1-quater, destinata al Fondo. (1b)

3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, determina annualmente le quote dei proventi da destinarsi alle suindicate finalità. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate. (1) (5)
3-bis. Il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  il Ministro dell'interno e il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca trasmettono annualmente al Parlamento,  entro  il  31 marzo, una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi di cui al comma 2 effettuato nell'anno precedente. (6)

4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 e' destinata:      
a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a  interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, dimessa a norma e di  manutenzione  della  segnaletica  delle  strade  di  proprietà dell'ente;      
b)  in  misura  non  inferiore  a  un  quarto  della  quota,   al potenziamento delle attività di controllo e  di  accertamento  delle violazioni in materia  di  circolazione  stradale,  anche  attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di  cui  alle  lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;      
c) ad altre finalità connesse al miglioramento  della  sicurezza stradale, relative  alla  manutenzione  delle  strade  di  proprietà dell'ente, all'installazione, all' ammodernamento, al  potenziamento, alla messa  a  norma  e  alla  manutenzione  delle  barriere  e  alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo  36,  a  interventi  per  la  sicurezza stradale a  tutela  degli  utenti  deboli,  quali  bambini,  anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli  organi di polizia locale, nelle scuole di ogni  ordine  e  grado,  di  corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure  di  cui  al  comma  5-bis  del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.(5)
5. Gli enti di cui al  secondo  periodo  del  comma  1  determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote  da  destinare  alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà  dell'ente  destinare  in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4. (5)
5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera  c)  del  comma  4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a  tempo  determinato  e  a  forme  flessibili  di lavoro, ovvero al finanziamento  di  progetti  di  potenziamento  dei servizi  di  controllo  finalizzati  alla  sicurezza  urbana  e  alla sicurezza stradale, nonche' a progetti di potenziamento  dei  servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli  186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e  attrezzature  dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla  sicurezza urbana e alla sicurezza stradale. (6)

(1) Lettera modificata dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94.
(1a) Comma sostituito dall'art. 15 del d. legisl 15 gennaio 2002 n. 9.
(1b)  Comma inserito dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94.
(2) Periodo così modificato dall'art. 10 legge 19 ottobre 1998 n. 366 e dall'art. 31, comma 17, legge 23 dicembre 1998 n. 448, nonché dall'art.18 legge 7 dicembre 1999 n. 472.
(3) Comma così modificato dalla Legge n. 168 del 17 agosto 2005 (G.U. n.194 del 22 agosto 2005) di conversione, con modifiche del decreto legge n.115 del 30 giugno 2005.
(4) Comma inserito dall?art. 1 della Legge 296/06 (finanziaria 2007).
(5) Comma modificato dalla legge 29 luglio 2010, n. 120 ( G.U. n. 175 del 29 luglio 2010 suppl. ord.).
(6) Comma inserito dallalegge cit. cfr. nota 5.
(7) Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 285 del 1992, i proventi spettanti allo  Stato di cui al comma 1 del citato articolo 208,  ulteriori  rispetto  alle esigenze di complessiva compensazione finanziaria e di equilibrio  di bilancio, sono individuati a consuntivo, annualmente, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con successivo  decreto  del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  i Ministeri dell'interno,  dell'istruzione,  dell'università  e  della ricerca e dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle  esigenze di finanza pubblica, una quota parte delle risorse accertate ai sensi del periodo precedente e' destinata alle seguenti finalità:      
a) al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  nella misura del 25 per cento del totale annuo, per la realizzazione  degli interventi previsti nei programmi annuali  di  attuazione  del  Piano nazionale della sicurezza stradale; una  quota  non  inferiore  a  un quarto delle risorse di cui alla  presente  lettera  e'  destinata  a interventi    specificamente    finalizzati    alla     sostituzione, all'ammodernamento, al potenziamento,  alla  messa  a  norma  e  alla manutenzione  della  segnaletica  stradale;  un'ulteriore  quota  non inferiore a un quarto delle risorse di cui alla presente  lettera  e' destinata, ad esclusione delle strade e delle autostrade affidate  in concessione, a interventi  di  installazione,  di  potenziamento,  di messa  a  norma  e  di  manutenzione  delle  barriere,   nonche'   di sistemazione del manto stradale;      
b) al Ministero dell'interno, nella misura del 10 per  cento  del totale annuo, per l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature delle forze di polizia, di cui all'articolo 12, comma 1,  lettere  a),  b), c), d) e f-bis), del decreto legislativo n. 285 del 1992 destinati al potenziamento dei servizi di  controllo  finalizzati  alla  sicurezza della circolazione stradale e ripartiti annualmente con  decreto  del Ministro dell'interno,  proporzionalmente  all'ammontare  complessivo delle sanzioni relative a  violazioni  accertate  da  ciascuna  delle medesime forze di polizia;      
c) al Ministero dell'interno, nella misura del 5  per  cento  del totale  annuo,  per  le  spese   relative   all'effettuazione   degli accertamenti di cui agli articoli 186,  186-bis  e  187  del  decreto legislativo n. 285 del 1992, comprese le spese sostenute da  soggetti pubblici su richiesta degli organi di polizia;      
d)  al  Ministero  dell'istruzione,  dell'università   e   della ricerca, nella misura del 5  per  cento  del  totale  annuo,  per  la predisposizione dei programmi obbligatori di  cui  all'articolo  230, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992;      
e) al Ministero dell'interno, nella misura del 5  per  cento  del totale annuo, per garantire la piena funzionalità  degli  organi  di polizia stradale, la repressione dei comportamenti di infrazione alla guida ed il controllo sull'efficienza dei veicoli.

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