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La TARES

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LA TARES, LA NUOVA IMPOSTA SU RIFIUTI E SERVIZI COMUNALI


Dal 1° gennaio 2013 e entrata in vigore la TARES, il nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi che nell’ottica della semplificazione sostituisce i precedenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani TIA 1 (tariffa di igiene ambientale ex art. 49 d.lgs. 22/1997) , TIA 2 (tariffa ambientale integrata ex art. 238 d.lgs. 152/2006), e TARSU (tariffa sui rifiuti solidi urbani ex d.lgs. 507/1993).
Il primo versamento della nuova imposta, è stato posticipato, con il D.l. 1/2013, a luglio, anziché ad aprile, per l’appuntamento elettorale e dare la possibilità al nuovo Governo di rivedere limpianto della
Tares.

Per evitare problemi di liquidità ai Comuni e alle imprese interessate, che incasserebbero le prime entrate solo a settembre-ottobre 2013, il governo sembra pronto ad anticipare nuovamente la prima rata del tributo ad aprile o maggio.

TARES, LA NUOVA IMPOSTA SUI RIFIUTI

AMBITO DI APPLICAZIONE
La TARES va versata al Comune nel cui territorio insiste, interamente o
prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettati al tributo.
Sono tenuti al pagamento del tributo tutti (persone fisiche e giuridiche)
coloro che:
possiedono; occupano; detengono;a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti "suscettibili di produrre rifiuti urbani" (pertanto indipendentemente dall’effettiva produzione dei rifiuti).
Se l’immobile e occupato (in locazione o comodato) per una durata non superiore a 6 mesi nell’arco dell’anno solare, anche non continuativi, il soggetto passivo e solo il possessore dell’immobile (a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie).
Sono escluse dal pagamento le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 c.c. non detenute o occupate in via esclusiva, e coloro che gestiscono rifiuti speciali e che già provvedono allo smaltimento diretto a quella tipologia di rifiuti.
Sono tenuti in solido al pagamento i componenti del medesimo nucleo familiare che occupano o detengono in comune i locali o le aree scoperte.
Per i locali in multiproprieta e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni e responsabile del versamento dovuto per le parti ad uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fatti salvi nei loro confronti gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

LA DETERMINAZIONE DELLA TARES
La Tares e corrisposta sulla base di una tariffa, rapportata ad anno solare e commisurata in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unita di superficie, in relazione agli usi e alle tipologie di attività svolte sulla base dei criteri determinati con il Regolamento ex DPR n. 158/99.
La base imponibile su cui calcolare l’imposta è la superficie dell’immobile, tuttavia poiché la superficie catastale non è ancora disponibile per tutti gli immobili, la finanziaria 2013 ha previsto che fino all’aggiornamento del Catasto, la superficie da prendere come base di riferimento è quella calpestabile. Viene così rinviato il sistema di calcolo ancorato all’80% della superficie catastale inizialmente previsto. La superficie calpestabile di riferimento è quella già acquisita dagli enti locali con le dichiarazioni dei
contribuenti o tramite accertamento fini della TARSU/TIA/TIA 2.
Per gli immobili appartenenti alle categorie catastali D ed E, nonché delle aree scoperte, la base imponibile soggetta al tributo è data dalla superficie calpestabile, determinata dalla sommatoria dei singoli vani.

TARIFFA E MAGGIORAZIONE
Il nuovo tributo è composto da due elementi:la tariffa, destinata a coprire i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento; la maggiorazione, finalizzata alla copertura dei servizi indivisibili del Comune.
Il Comune nel determinare la tariffa deve considerare queste due quote: quota fissa finalizzata alla copertura dei costi fissi del servizio digestione dei rifiuti e dei costi degli investimenti e degli ammortamenti;
e da una quota variabile rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’ entità dei costi di gestione per assicurare la copertura totale dei costi di esercizio e dei costi d’investimento.
Per coprire i costi concernenti i servizi indivisibili, alla tariffa si applica una maggiorazione di tariffa pari allo 0,30 per metro quadrato che potrà aumentare, con apposita delibera consigliare, fino a € 0,40 differenziandola anche in relazione alla tipologia e all’ubicazione dell’immobile.
RIDUZIONI DI TARIFFA
Con regolamento il Comune puo prevedere riduzioni tariffarie nella misura massima del 30% del tributo dovuto nel caso di:
abitazioni con unico occupante;
abitazioni a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato;
locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di 6 mesi all’anno, all’estero;
fabbricati rurali ad uso abitativo.
Sono previste anche riduzioni di tariffa obbligatorie, da inserire nel regolamento comunale:
raccolta differenziata delle utenze domestiche;
rifiuti avviati al recupero da parte dello stesso produttore. In questo caso si applica un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero;
¨
zone in cui non è stato attivato il servizio di raccolta. In tal caso la Tares è dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa da determinare in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta;

mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti. In tal caso l’importo massimo del tributo è pari al 20% della tariffa ordinaria;

effettuazione del servizio di gestione dei rifiuti in grave violazione della
disciplina di riferimento. In tal caso l’importo massimo del tributo è pari al 20% della tariffa ordinaria; interruzione del servizio per motivi sindacali. In tal caso l’importo massimo del tributo è pari al 20% della tariffa ordinaria; interruzione del servizio per imprevedibili impedimenti organizzativi che determinino una situazione dalla quale possa derivare un danno o un pericolo di danno alle persone o all’ambiente, debitamente riconosciuto dall’autorità sanitaria. In tal caso l’importo massimo del tributo è pari al 20% della tariffa ordinaria.

MODALITA E TERMINI DI VERSAMENTO
La TARES va versata esclusivamente al Comune tramite il mod. F24 o apposito bollettino di c/c postale.
Il pagamento è dilazionato nell’anno in 4 rate trimestrali scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre. Il Comune può però modificare sia la scadenza sia il numero delle rate. È consentito il pagamento in un’unica soluzione entro il mese di giugno di ciascun anno.
Per il 2013 è prevista una disciplina transitoria:
la prima rata è posticipata a luglio, salva la facoltà del Comune di posticipare ulteriormente tale termine;
le rate sono determinate in acconto e commisurate all’importo versato nel 2012 per la TARSU/TIA/TIA2;
per gli immobili "occupati" dall’1.1.2013 le rate vanno determinate con riferimento alle tariffe TARSU/TIA/TIA 2 applicate nel 2012;
il pagamento a conguaglio/saldo sulle rate versate in acconto "è effettuato con la rata successiva alla determinazione delle tariffe";
il pagamento della maggiorazione, per la misura di €. 0,30 peralla scadenza delle prime 3 rate contestualmente al versamento della TARES o della tariffa (senza applicazione di sanzioni ed interessi). Il conguaglio a seguito dell’ eventuale incremento della maggiorazione fino a € 0,40 è effettuato in sede di versamento dell’ultima rata.

DICHIARAZIONE TARES
Per la TARES è stato previsto anche l’obbligo di presentazione di una dichiarazione i cui termini e modalità saranno stabilite dal Comune.
La dichiarazione avrà effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione andrà presentata entro il termine stabilito dal Comune nel relativo Regolamento.

SANZIONI
In caso di omesso/insufficiente versamento del tributo si applica l’articolo 13
del decreto legislativo n. 471, in base al quale:
se il versamento e tardivamente eseguito entro 14 giorni dalla scadenza, si applica la sanzione del 2% per ogni giorno di ritardo;

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